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STATUTO
Della
Venerabile Congregazione dei
SERVI DI MARIA
ed
Arciconfraternita
di
S.CATELLO E DELLA MORTE
PREMESSA
Avendo il
Concilio Ecumenico Vaticano II stimolato il senso di responsabilità dei laici a
collaborare e aiutare il lavoro apostolico della Chiesa nel campo
dell'Evangelizzazione e della Santificazione,ponendo con ciò il laicato ai suoi
veri compiti che non si limitano alla passiva adesione ai principi della Chiesa
imposti,ma implicano l'impegno a contribuire mediante l'esercizio del proprio
ufficio alla santificazione del mondo,i Confratelli vennero alla determinazione
di rivedere gli Statuti che furono approvati e promulgati sia dalla Rev.ma Curia
di Sorrento,che dall'Assemblea della Fratellanza del 16 Luglio 1798.
Con
l'entrata in vigore del nuovo Codice di Diritto Canonico e su precise
indicazioni da parte dello Ufficio Diocesano dele Confraternite,la Fratellanza
rivide nuovamente tale Statuto e Regole,modificando alcuni articoli in sintonia
con le nuove norme che,approvati all'unanimità dall'Assemblea del 25 Marzo
1984,li resero più moderni ed aggiornati alle nuove esigenze del nostro
tempo,senza però allontanarsi dalla volontà dei fondatori.
Inoltre,in
base alla legge n°222 del 20 Maggio 1985 del nuovo Concordato,il nostro
Sodalizio venne iscritto il 19 Maggio 1987 nel Registro delle Persone Giuridiche
per gli Enti Ecclesiastici al n°19377,presso il Tribunale di Napoli.
Infine lo
Statuto e le Regole ridiscussi dai Confratelli hanno nuovamente avuto lievi
modifiche per uniformarli a quanto richiesto dalla Rev.ma Curia di
Sorrento-Castellammare; approvati all'unanimità dalla fratellanza
nell'Assemblea straordinaria del 30 Novembre 1991, sono stati approvati dalla
Rev.ma Curia che ne ha dato facoltà di promulgarli con Decreto del 20 Novembre
1992.
ART. 1°
ORIGINE
Essa venne
canonicamente riconosciuta dall’Arcivescovo di Sorrento,Mons. Filippo
Anastasio nel 1717 con sede nella piccola Cappella di San Barnaba e
successivamente anche il Papa Innocenzo XIII con propria BOLLA riconosceva ed
arricchiva di molte Indulgenze la pia Istituzione nel 1723.
Come tutte
le Confraternite del Regno di Napoli lo STATUTO e le REGOLE furono approvate
anche dal RE FERDINANDO II,il 2 Agosto 1776.
Dal
1868,ai SERVI DI MARIA è unito un altro Sodalizio,quello di San CATELLO
VESCOVO,la più antica Istituzione sorta a Sorrento ed ancora in vita.
Essa venne
fondata nel 1380 e successivamente i suoi Confratelli,che appartenevano al ceto
nobile ed Ecclesiastico,chiesero nel 1586 l’aggregazione alla
ARCICONFRATERNITA romana di MORTE ED ORAZIONE,il cui scopo principale,oltre al
sacro culto,era quello di seppellire in qualsiasi Chiesa della città,i
naufraghi portati dal mare,i poveri e quanti venivano trovati uccisi fuori di
Sorrento in aperta campagna.
Quindi dal
1870,ogni Confratello che viene accolto tra i SERVI DI MARIA,è automaticamente
iscritto anche all’ARCICONFRATERNITA DI SAN CATELLO e DELLA MORTE.
Le due
Confraternite hanno abiti distinti e diversi :
Quelli dei
SERVI DI MARIA è composto da una lunga Tunica bianca con scapolare dello stesso
colore che pende dalle spalle,mentre il cingolo ed i guanti sono di seta azzurra
ed un grosso medaglione con l’effigie della Madonna Assunta pende sul petto.
L’abito
dell’ARCICONFRATERNITA DELLA MORTE è interamente nero,sia la veste che il
cappuccio che ne copre il capo e le spalle e anche il cingolo ed i guanti sono
di seta nera,mentre sul petto pende un grosso medaglione d’argento con
impresso un teschio su due tibie incrociate.a
ART. 2°
SEDE
Le
Congregazioni hanno sede a Sorrento nella propria Chiesa sita in via A. Sersale
dedicata alla Beata Maria Vergine Assunta in Cielo; essa fu edificata dal
Canonico Giuseppe Corbo,Prefetto della Confraternita con offerte dei Confratelli
e soprattutto per la munificenza del Cardinale di Napoli,il sorrentino Antonino
Sersale che era stato uno dei primi Confratelli e venne solennemente benedetta
nel 1761.
ART. 3°
SCOPO
Le due
Confraternite hanno scopo prevalentemente di culto a sensi dell'art. 29,lettera
C del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede; esse a norma del canone 298 par.
1 del Codice di Diritto Canonico,tendono "mediante l'azione
comune,all'incremento di una vita più perfetta,alla promozione del culto
pubblico e della dottrina Cristiana e ad altre opere di apostolato,quali sono le
iniziative di evangelizzazione,esercizio di opere di pietà o di carità,animazione
dell'ordine temporale mediante lo spirito Cristiano".
Promuovendo
pertanto nei congregati una chiara testimonianza di fede nel loro ambiente.
A tale
fine curano :
·
L'incremento del
Culto Divino ed in particolare verso la Madonna;
·
Momenti di
preghiera comunitaria per la formazione dei Confratelli;
·
Celebrazioni
Eucaristiche in suffragio dei Confratelli defunti;
·
La partecipazione
alle funzioni della Settimana Santa;
·
L'aiuto ai poveri
e a coloro che versano in particolare stato di bisogno;
·
Le attività
socio-culturali;
·
La
collaborazione,a norma del Can. 328,con le altre Associazioni di
fedeli,soprattutto con quelle esistenti nello stesso territorio.
ART. 4°
AUTORITA'
Le
Confraternite dipendono esclusivamente dalla AUTORITA' ECCLESIASTICA per
quanto riguarda l'esistenza,il funzionamento e l'amministrazione,in conformità
al Can. 305 del Codice di Diritto Canonico.
ART. 5°
PATRIMONIO
Art.
1 -
Il patrimonio è costituito :
·
dai beni mobili
ed immobili che sono o diverranno proprietà della Confraternita;
·
da eventuali
fondi di riserva costituiti con le eccedenze di cassa;
·
da eventuali
erogazioni,donazioni o legati.
Art.
2 - L'esercizio
finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno.Alla fine di ogni esercizio,viene
compilato un documento contabile in cui vengono riassunti e dimostrati i
risultati della gestione; tale documento prende il nome di RENDICONTO.
Art.
3 - Il
RENDICONTO dovrà essere approvato dalla assemblea dei Confratelli e trasmesso a
norma del Can. 319 all'autorità ecclesiastica entro il 31 Marzo successivo.
ART.
6° FRATELLANZA
·
Sono Confratelli
le persone che vengono ammesse dal Governo in seguito a pronuncia
dell'Assemblea.
·
L'aspirante
confratello dovrà risultare persona di buona moralità,di provata fede
religiosa e che abbia raggiunta la maggiore età.
·
I Confratelli
sono tenuti a rispettare le norme statuarie e quelle del regolamento interno e
di quelle emanate dall'Autorità Ecclesiastica.
·
La qualifica di
confratello si perde per dimissioni,per indegnità,per assenteismo pluriennale e
per altre cause previste dal Can. 316,con provvedimento della Amministrazione.
ART.
7° AMMINISTRAZIONE
·
Le Congregazioni
sono amministrate da un GOVERNO costituito dal PRIORE,dal primo ASSISTENTE e dal
secondo ASSISTENTE,investiti di mandato quinquennale per elezione della
Assemblea dei Confratelli.
·
Completano
l'amministrazione il TESORIERE,che viene pure eletto dalla Fratellanza insieme
al Priore ed agli Assistenti,mentre il SEGRETARIO viene scelto dal Priore a sua
discrezione.
·
Il GOVERNO delle
Congregazioni è l'organo esecutivo della volontà assembleare,in materia di
straordinaria amministrazione,eso è autonomo nelle sue decisioni.
·
Il PRIORE
rappresenta legalmente la confraternita nei confronti dei terzi e in giudizio;
cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e degli amministratori; nei casi
di urgenza può esercitare i poteri dell'amministrazione,salvo ratifica da parte
di questi alla prima riunione successiva.Il PRIORE non può essere rieletto per
la terza volta consecutivamente e comunque il suo mandato non può durare più
di dieci anni consecutivi.
ART.
8° DIREZIONE
SPIRITUALE
La
direzione spirituale delle Congregazioni è affidata ad un PADRE SPIRITUALE,che
viene nominato dall'Ordinario Diocesano,a norma del Can. 317 del Codice di
Diritto Canonico,ed il suo compito è strettamente spirituale,provvede alla
formazione dei Confratelli ed è responsabile dell'esercizio del culto nella
Chiesa della Congrega. Partecipa inoltre alle riunioni del Governo con parere
esclusivamente consultivo.
ART.
9° ASSEMBLEE
·
I Confratelli
sono convocati in ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA; tale carattere risulterà
dall'avviso di convocazione.Il compito dell'Assemblea è quello di indirizzare
l'attività del Governo.
·
Hanno diritto di
voto tutti i Confratelli purchè non colpiti da sanzioni o da altre
incompatibilità previste dal REGOLAMENTO interno.
·
L'ASSEMBLEA
ORDINARIA dovrà essere convocata dal governo almeno una volta l'anno.
·
L'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA,può essere convocata dal Governo su richiesta dello stesso oppure
da un terzo dei Confratelli.
·
L'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA potrà deliberare sulle modifiche dello STATUTO e su quanto ad
essa demandato per Statuto e Regolamento,il tutto salvo ratifica dell'Autorità
Ecclesiastica,Can. 3050 C.J.C.
·
Tutti gli atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione sono validi previa autorizzazione
dell'Ordinario Diocesano.
ART.
10° RINVIO
AD ALTRE NORME
Per
quanto non previsto nel presente Statuto,si applicheranno le norme del Codice di
Diritto Canonico,le altre leggi Ecclesiastiche e le leggi dello Stato,se ed in
quanto applicabili.